Chiusura snc: con e senza notaio

chiusura snc

Una Società in Nome Collettivo (o snc) è una società in cui prevalgono i soggetti rispetto al capitale, difatti, per aprire una snc è indispensabile avere almeno due soci, di cui uno dei due deve essere amministratore, ma non è necessario avere un capitale minimo per l’apertura. Altri esempi di società in cui prevale l’elemento soggettivo sono le Società semplici (S.s.) oppure le Società in accomandita semplice (SAS). 

Per aprire una Società in Nome Collettivo è fondamentale la presenza di un notaio, mentre, per alcuni casi, lo scioglimento di una snc può avvenire senza un atto notarile. 

Scioglimento snc

I casi in cui si può chiudere una snc sono riportati nell’articolo 2272 del codice civile e sono: 

  • Decorso del termine: Data di estinzione fissata sullo Statuto Sociale durante la costituzione della snc. I soci possono, però, aver previsto una proroga, sia scritta che tacita (avviene quando i soci proseguono il loro operato nonostante sia già passata la data di estinzione). 
  • Conseguimento o impossibilità a raggiungere l’oggetto sociale: Se lo scopo della società viene conseguito oppure non può essere più raggiunto per cause come distruzione dei beni aziendali, dissidio insanabile tra soci o anche malfunzionamento della società. 
  • Per volontà di tutti i soci: I soci possono chiedere lo scioglimento della snc secondo le modalità scritte nello Statuto sociale, quindi potrebbe essere necessario che tutti i soci siano d’accordo oppure avere la maggioranza. 
  • In caso di mancanza di pluralità dei soci: Qualsiasi sia il motivo che riduce ad uno il numero dei soci, implica lo scioglimento della snc. Ci sono, però, fino a sei mesi di tempo dall’uscita dei/l soci/o per poterlo rimpiazzare così da poter ripristinare la pluralità. 
  • Altre cause previste dallo Statuto: Qualsiasi causa che risiede all’interno dello Statuto Sociale. 
  • Dopo che viene effettuata la procedura di liquidazione: Procedura attivata prima dello scioglimento di una snc a cui rimangono dei debiti. 

Per la maggior parte di questi casi è necessario un atto notarile, però quando viene conseguito o c’è l’impossibilità al raggiungimento dell’oggetto sociale, oppure in caso di mancanza di pluralità dei soci, non è necessario l’intervento di un notaio.  

Scioglimento snc senza notaio

Uno dei casi per lo scioglimento di una snc senza bisogno di un notaio è l’impossibilità nel raggiungimento dello scopo sociale. Un esempio può arrivare da una perdita sostanziale degli utili che obblighino i soci ad uno scioglimento anticipato per cause di forza maggiore. Un altro esempio può derivare da dissidi interni tra soci, che non siano più riparabili.  

Il secondo caso che prevede la possibilità di chiudere una snc senza notaio è la mancata ricostituzione della pluralità dei soci. In questa situazione si potrà ristabilire la società trovando un sostituto entro i sei mesi successivi dalla fuoriuscita.  

In entrambe le situazioni si può presentare la pratica per lo scioglimento della società in forma semplificata, dichiarando che non vi sono più rapporti giuridici, nel primo caso, oppure che non esiste la possibilità di ricostituire la pluralità dei soci. Qualsiasi sia il caso la società ha diritto a redigere un verbale di assemblea straordinaria in cui si spiegano le motivazioni dello scioglimento. In ogni caso il documento dovrà contenere che non vi sono più rapporti giuridici in corso e che i crediti ed i debiti sono stati liquidati. 

Per approfondire: come avviene lo scioglimento di un’impresa familiare

Scioglimento snc con e senza liquidazione

Una snc è obbligata a liquidare in caso di scioglimento ogni qualvolta siano stati contratti debiti o crediti. In questo caso è necessario nominare all’inizio della procedura i liquidatori, che trasformeranno i beni dell’attività in denaro per poter ripagare i debiti sociali. Se la cifra raggiunta non sarà sufficiente per sanare il dovuto, allora i soci dovranno attingere dal loro patrimonio personale per estinguere i debiti. Invece, nel caso rimanga dell’attivo, la cifra dovrà essere spartita tra i soci.  

La liquidazione può avvenire per tre motivi: 

  1. Volontaria: Non è necessario che i soci motivino la loro scelta di liquidare la società. 
  2. Giudiziale: Un tribunale dispone di liquidare la società. 
  3. Coatta Amministrativa: Liquidazione disposta dalle autorità per illeciti amministrativi della società. Questa disposizione può essere applicata solamente sulle banche, assicurazioni o cooperative che hanno violato queste regole. 

In caso non ci siano crediti o debiti che la società dovrà riscuotere o pagare, allora si potrà passare direttamente alla fase di scioglimento della snc. 

Come funziona il processo di liquidazione

Il processo di liquidazione dei beni è necessario per poter sciogliere una snc, con i liquidatori che saranno nominati dall’assemblea dei soci oppure, in caso non ci sia un accordo, dal tribunale. I soggetti nominati potranno essere soci, amministratori o terzi che dovranno accettare l’incarico. Successivamente la nomina dovrà essere iscritta nel Registro delle imprese.

Accettando l’impegno, i liquidatori dovranno fare l’inventario con gli amministratori riscontrando se la snc è in attivo oppure in passivo, sottoscrivendolo insieme. I liquidatori possono convertire i beni aziendali in denaro, pagare i creditori e dividere e consegnare tra i soci l’attivo, in caso ci sia. Quest’ultima parte, però, dovrà essere eseguita solo ed unicamente dopo aver ripagato i debiti. Se i fondi a disposizione non fossero sufficienti a coprire i debiti contratti, allora i liquidatori potranno chiedere ai soci di versare le proprie quote ancora dovute e, se necessario, aggiungere una somma nei limiti della responsabilità ed in proporzione alle perdite dei vari soci.

Terminato di pagare i debiti, allora i liquidatori dovranno usare la cifra restante per rimborsare i conferimenti in denaro e non, determinati dalla valutazione nel contratto o dal valore di quando furono eseguiti. In caso rimanga ancora dell’attivo, i liquidatori dovranno ripartirlo tra gli associati in proporzione ai guadagni di ogni socio.

In caso i soci vogliano ripristinare l’attività durante il processo, potranno revocare lo stato di liquidazione, con una votazione unanime che revochi i liquidatori oppure in caso uno o più soci presentino un’istanza al tribunale ed essa venga giudicata come giusta causa. La società, così facendo, continuerà ad esistere e riprenderà il proprio lavoro.

Cosa succede dopo la chiusura di una snc?

Terminato il processo di liquidazione i soci oppure il singolo socio in caso di mancanza di pluralità, dovranno presentare un atto notarile nei 4 casi (decorso il termine, volontà dei soci, altre cause previste dallo statuto oppure in caso di liquidazione) oppure, negli altri casi, solamente richiedere la cancellazione al registro delle imprese.

Cosa fare quando lo scioglimento della snc è compiuto? Ovviamente ripartire con idee nuove per un’altra attività.

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